202609.16
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Per i crediti dello spedizioniere postale si applica la prescrizione annuale e non quella quinquennale

by in News

Brevi riflessioni a valle della sentenza n. 4785/2026 della Corte di appello di Roma resa in conformità al principio di diritto affermato da Cass. n. 24895/2021.

La decisione in commento riguarda il contenzioso relativo al recupero di crediti vantati dal gestore del servizio postale e sorti in forza e ragione di articolati contratti di spedizione di merci. La disciplina di tali contratti, che pure implicano un’attività di autotrasporto, resta assoggettata – secondo la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale e, in precedenza, dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente – alla disciplina prescrizionale propria della spedizione e del trasporto.

In particolare, nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma ha fatto applicazione del principio già enunciato dalla Suprema Corte per il quale, ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dal D.L. n. 82/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16/1993, bensì la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c.

La Cassazione ha chiarito che tale termine breve vale anche quando il rapporto faccia capo al gestore del servizio postale e anche quando le prestazioni concretamente eseguite comprendano attività di autotrasporto per conto terzi, restando inapplicabile la prescrizione quinquennale prevista dal D.L. n. 82/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16/1993 che ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali era previsto il sistema delle “tariffe a forcella”.

Il principio di diritto richiamato nel giudizio di rinvio è nel senso che la prescrizione quinquennale “non trova applicazione con riferimento ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti da esso conclusi e pur implicanti prestazioni di autotrasporto per conto terzi”.

Il dato normativo di partenza resta pertanto quello espresso dall’art. 2951 c.c. che individua anche il dies a quo della prescrizione nel giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

La giurisprudenza più recente ribadisce che tale regola speciale prevale sulla disciplina generale dell’esigibilità del credito e non può essere elusa mediante il mero richiamo ai termini di pagamento indicati in fattura (Cass. n. 21060/2024).

Sotto il profilo pratico, la sentenza conferma due indicazioni operative molto nette: 1) la qualificazione concreta del rapporto prevale sul nomen iuris adottato dalle parti e 2) gli atti interruttivi devono essere tempestivi e provati in modo rigoroso.

La pronuncia in esame conferma e consolida un orientamento che rafforza l’esigenza di una gestione molto attenta del credito commerciale nei rapporti logistici e postali: chi agisce per il recupero di corrispettivi derivanti da spedizione o trasporto non può confidare in termini lunghi, ma deve monitorare con precisione date di consegna, scadenze e atti interruttivi.

Spiaggia libera e responsabilità del Comune: il danno non basta, serve la prova del nesso causale.

Brevi riflessioni sulla sentenza n. 795/2026 del Tribunale di Civitavecchia.

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Civitavecchia ribadisce un principio fondamentale nella responsabilità da cose in custodia: non è sufficiente provare il danno, ma occorre dimostrare che esso sia stato effettivamente cagionato dalla cosa in custodia secondo il paradigma dell’art. 2051 c.c.

Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto che il tratto di spiaggia libera, ove l’evento dannoso sarebbe accaduto, rientrava nella sfera di custodia dell’ente comunale, quale ente tenuto alla gestione, accessibilità e pulizia dell’arenile.

Tuttavia, la domanda è stata rigettata perché gli attori non sono riusciti a descrivere ed individuare l’oggetto che avrebbe materialmente provocato la lesione in quanto, anche all’esito dell’istruttoria orale della causa, lo stesso non è stato in alcun modo individuato.

La decisione valorizza dunque il tema della prova del nesso eziologico, in linea con l’orientamento secondo cui, in tema di art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la res e l’evento, mentre sul custode grava solo la prova liberatoria del caso fortuito.

In altri termini, la mera verificazione dell’evento dannoso non è sufficiente in quanto occorre dimostrare che la lesione sia derivata proprio dalla condizione pericolosa del bene custodito e non da una causa diversa o solo ipotetica.

Particolarmente significativa è la seconda ratio decidendi: il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, fosse esigibile una condotta di cautela ordinaria, richiamando il principio di autoresponsabilità e la rilevanza del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., applicabile anche in ambito extracontrattuale in forza del rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c.

La sentenza sottolinea infatti che il pericolo avrebbe potuto essere prevenuto anche mediante l’uso di comuni ed ordinari presidi peraltro esigibili in considerazione dell’età del danneggiato.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia si colloca nel filone che attribuisce rilievo causale anche decisivo alla condotta del danneggiato, sino a recidere il nesso tra cosa ed evento, senza richiedere necessariamente che tale condotta sia abnorme o eccezionale.

È pur vero che, secondo alcuni arresti, per escludere del tutto la responsabilità del custode, la condotta della vittima deve presentare anche i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità, mentre altrimenti rileverebbe solo ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.

La sentenza è quindi meritevole di menzione poiché, da un lato, conferma che anche in presenza di beni demaniali e di custodia pubblica la prova del nesso causale resta centrale e non può essere supplita dalla sola verificazione dell’evento lesivo e, dall’altro, mostra come il giudice di merito possa utilizzare il principio di autoresponsabilità per ritenere che la cosa abbia costituito soltanto l’occasione del danno, e non la sua causa giuridicamente rilevante.

In sintesi, la pronuncia ricorda che l’art. 2051 c.c. non configura una responsabilità automatica del custode: la tutela del danneggiato resta subordinata alla rigorosa dimostrazione che il danno sia effetto della res e non di una dinamica rimasta incerta o riconducibile, in via esclusiva o prevalente, al comportamento dell’utilizzatore