Per i crediti dello spedizioniere postale si applica la prescrizione annuale e non quella quinquennale
Brevi riflessioni a valle della sentenza n. 4785/2026 della Corte di appello di Roma resa in conformità al principio di diritto affermato da Cass. n. 24895/2021.
La decisione in commento riguarda il contenzioso relativo al recupero di crediti vantati dal gestore del servizio postale e sorti in forza e ragione di articolati contratti di spedizione di merci. La disciplina di tali contratti, che pure implicano un’attività di autotrasporto, resta assoggettata – secondo la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale e, in precedenza, dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente – alla disciplina prescrizionale propria della spedizione e del trasporto.
In particolare, nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma ha fatto applicazione del principio già enunciato dalla Suprema Corte per il quale, ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dal D.L. n. 82/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16/1993, bensì la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c.
La Cassazione ha chiarito che tale termine breve vale anche quando il rapporto faccia capo al gestore del servizio postale e anche quando le prestazioni concretamente eseguite comprendano attività di autotrasporto per conto terzi, restando inapplicabile la prescrizione quinquennale prevista dal D.L. n. 82/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16/1993 che ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali era previsto il sistema delle “tariffe a forcella”.
Il principio di diritto richiamato nel giudizio di rinvio è nel senso che la prescrizione quinquennale “non trova applicazione con riferimento ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti da esso conclusi e pur implicanti prestazioni di autotrasporto per conto terzi”.
Il dato normativo di partenza resta pertanto quello espresso dall’art. 2951 c.c. che individua anche il dies a quo della prescrizione nel giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
La giurisprudenza più recente ribadisce che tale regola speciale prevale sulla disciplina generale dell’esigibilità del credito e non può essere elusa mediante il mero richiamo ai termini di pagamento indicati in fattura (Cass. n. 21060/2024).
Sotto il profilo pratico, la sentenza conferma due indicazioni operative molto nette: 1) la qualificazione concreta del rapporto prevale sul nomen iuris adottato dalle parti e 2) gli atti interruttivi devono essere tempestivi e provati in modo rigoroso.
La pronuncia in esame conferma e consolida un orientamento che rafforza l’esigenza di una gestione molto attenta del credito commerciale nei rapporti logistici e postali: chi agisce per il recupero di corrispettivi derivanti da spedizione o trasporto non può confidare in termini lunghi, ma deve monitorare con precisione date di consegna, scadenze e atti interruttivi.