202607.17
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Commento sentenza claims made – Cass. n. 888_2026

by in News

Un nuovo riconoscimento per le clausole claims made impure in materia medico-sanitaria anche in mancanza di sunset clause (brevi note a commento di Cass. n. 888/2026).

1. Inquadramento della decisione.

La sentenza in commento affronta, nell’ambito di una controversia di responsabilità sanitaria, il tema dell’operatività di una polizza di responsabilità civile strutturata su base claims made impura, con particolare riguardo alla rilevanza della retroattività e alla mancanza di una clausola di ultrattività (sunset clause).

Nel giudizio di merito, la Corte d’appello aveva escluso la copertura assicurativa e rigettato la domanda di manleva proposta dalla ASL convenuta, sul rilievo che la richiesta risarcitoria era pervenuta all’assicurato dopo la scadenza del periodo di efficacia della polizza, pur in presenza di una retroattività decennale.

La Cassazione conferma tale impostazione, dichiarando inammissibili i motivi di ricorso che contestavano la natura claims made della polizza e la validità della relativa clausola, e accoglie solo il motivo relativo al regime degli interessi compensativi.

2. Qualificazione della polizza e struttura della claims made impura.

La Corte valorizza il dato letterale delle condizioni di polizza, in particolare:

  • la previsione secondo cui la garanzia copre la responsabilità per fatti, atti od omissioni verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia, come individuato da apposita clausola;
  • la clausola che subordina l’operatività della copertura alle richieste di risarcimento “avanzate per la prima volta” nei confronti degli assicurati durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, purché conseguenti a eventi dannosi accaduti a partire da una certa data.

Da tale combinazione la Corte ricava la qualificazione della polizza come claims made impura: la copertura si estende a fatti dannosi anche anteriori alla stipula (entro il limite di retroattività), ma condiziona l’indennizzabilità al fatto che la claim pervenga all’assicurato nel periodo di vigenza del contratto.

È respinta la tesi della natura “mista” (con componente loss occurrence), ritenuta frutto di una lettura meramente di parte, in contrasto con il chiaro tenore letterale delle clausole contrattuali.

3. Validità della clausola claims made e ruolo della retroattività.

Sul piano della validità, la Corte si colloca nel solco della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che reputa in linea di principio lecite le clausole claims made, purché non determinino un irragionevole squilibrio del sinallagma contrattuale o uno svuotamento della funzione tipica di copertura propria dell’assicurazione della responsabilità civile.

In particolare, la decisione sottolinea che:

  • l’equilibrio tra premio e rischio va valutato alla luce del rischio effettivamente assunto dall’assicuratore, non in funzione dell’ammontare delle prestazioni concretamente erogate;
  • la previsione di una retroattività decennale costituisce un significativo contrappeso alla limitazione temporale legata al momento di ricezione della claim, consentendo la copertura di danni lungolatenti purché la richiesta pervenga entro la vigenza della polizza.

In tal modo, la Corte esclude che la clausola claims made in esame determini un difetto di causa concreta o un’ingiustificata compressione dell’interesse dell’assicurato alla protezione rispetto alla responsabilità sanitaria.

4. Mancata previsione di sunset clause e causa concreta.

Di rilievo è l’affermazione secondo cui la mancata previsione di una sunset clause – cioè di una clausola che estenda l’operatività della copertura alle richieste pervenute dopo la scadenza della polizza per un determinato periodo – non comporta, di per sé, la nullità della clausola claims made impura per difetto di causa concreta.

La Corte richiama espressamente l’orientamento, di recente confermato anche da Cass. 29437/2024, che considera la claims made impura compatibile con la causa tipica dell’assicurazione della responsabilità civile, purché il bilanciamento complessivo tra delimitazione temporale della copertura e ampiezza della retroattività non risulti irragionevole.

L’assenza di sunset clause può rilevare, dunque, solo in un giudizio caso per caso, ove emerga un concreto svuotamento della funzione di copertura o un assetto negoziale sproporzionato; profili che, nel caso di specie, la Corte esclude proprio in ragione della retroattività decennale.

5. Esito applicativo e ricadute operative.

Applicando tali principi, la Cassazione ritiene correttamente esclusa la copertura, atteso che la richiesta risarcitoria è stata denunciata all’assicuratore dopo la scadenza del periodo di efficacia della polizza, con conseguente difetto del requisito temporale essenziale per l’operatività della claims made.

La pronuncia conferma e rafforza alcuni punti fermi per la pratica:

  • la centralità del dato letterale nella qualificazione delle polizze di responsabilità sanitaria e, in particolare, nella distinzione tra modelli loss occurrence e claims made;
  • la piena legittimità della claims made impura ove sorretta da un adeguato regime di retroattività ed anche in assenza di sunset clause;
  • la necessità, per strutture sanitarie e professionisti, di prestare particolare attenzione al coordinamento tra periodo di efficacia della polizza, retroattività e tempistica delle denunce di sinistro, soprattutto in contesti di responsabilità da malpractice, fisiologicamente caratterizzati da emersione tardiva del danno.

In tal senso, la decisione si inserisce nel percorso di normalizzazione del modello claims made nel settore della responsabilità sanitaria, confermandone la compatibilità con la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile e ridimensionando le censure fondate sulla sola assenza di clausole di ultrattività.