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La validità delle fideiussioni bancarie dopo il provvedimento ABI: note a margine della sentenza del Tribunale di Milano n. 5859/2025

by in News

1. Introduzione.

La sentenza n. 5859/2025 del Tribunale di Milano affronta una questione da tempo al centro del contenzioso tra garanti e istituti di credito: la validità delle fideiussioni bancarie redatte secondo lo schema ABI del 2002-2003 già fatto oggetto del noto provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55 del 2.5. 2005.Il caso trae origine dall’opposizione proposta dal fideiussore (peraltro, socio unico ed amministratore della compagine garantita) avverso il decreto ingiuntivo fondato nei suoi confronti su due contratti di garanzia – uno dei quali omnibus e l’altro specifico – conclusi con la banca creditrice in favore della debitrice principale.

Il provvedimento merita attenzione per almeno tre ragioni: (i) la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia; (ii) l’analisi della validità/efficacia del provvedimento antitrust del 2005 in relazione ai contratti conclusi successivamente; (iii) l’ulteriore analisi della pari validità/efficacia della rinuncia pattizia all’art. 1957 c.c..

2. Le eccezioni proposte e la posizione del Tribunale.

L’opponente ha dedotto, in via principale, la nullità di entrambe le fideiussioni per violazione della normativa antitrust (art. 2, 2° comma, lett. a), L. n. 287/1990), in quanto contenenti clausole ritenute anticoncorrenziali perché derivate dallo schema ABI del 2003. In via subordinata, ha invocato l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria per effetto della decadenza della banca dal diritto di escutere il garante ex art. 1957 c.c.

L’istituto di credito opposto ha resistito sostenendo:

• la natura autonoma delle garanzie sottoscritte;

• la non estensibilità automatica del provvedimento ABI a fideiussioni successive al 2005;

• la legittimità della rinuncia pattizia alla tutela dell’art. 1957 c.c.

3. Fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

Con riguardo alla qualificazione giuridica delle garanzie, parte convenuta ha tentato di ricondurre i contratti alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia in considerazione della clausola apposta “a semplice richiesta scritta”.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la mera clausola “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare un contratto come autonomo, in assenza dell’inciso “senza eccezioni” e in difetto di un intento negoziale espresso di sottrarre il vincolo alla regola dell’accessorietà propria della fideiussione tradizionale. La pronuncia si pone pertanto in termini di continuità e coerenza con la decisione di Cass. SS.UU: n. 3947/2010¹.

Le due garanzie sono state quindi qualificate, rispettivamente, come fideiussione omnibus e fideiussione specifica con applicazione della disciplina dell’art. 1936 c.c. e ss.

4. Il provvedimento ABI del 2005: presunzione relativa o prova privilegiata?

Quanto alla censura di nullità per intesa anticoncorrenziale, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’opponente, osservando come il provvedimento n. 55/2005 abbia efficacia probatoria solo per i contratti stipulati nel periodo oggetto dell’indagine (2002–2005).

La sentenza ribadisce che, per i contratti successivi, la parte che invoca la nullità ha l’onere di allegare e dimostrare:

• la persistenza dell’intesa illecita oltre il 2005;

• l’utilizzo uniforme da parte degli istituti bancari del modello ABI censurato;

• l’effettiva incidenza lesiva della concorrenza nel caso concreto.

Non avendo l’opponente fornito documenti coevi od altri elementi effettivamente idonei, il Tribunale ha escluso la sussistenza della nullità della fideiussione omnibus e, a maggior ragione, di quella specifica che non rientra ex se nel perimetro oggettivo del provvedimento antitrust.

5. La rinuncia all’art. 1957 c.c.: profili di validità.

In relazione alla dedotta decadenza della banca dal diritto di escutere il garante, ai sensi dell’art. 1957 c.c., il Tribunale ha dato rilievo alla clausola di rinuncia espressa inserita nei contratti.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21867/2013²), la sentenza ha così confermato che la rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. è perfettamente valida, ritenendo la previsione codicistica alla stregua di una norma meramente dispositiva e non imperativa e dunque derogabile dalle parti. La previsione, inoltre, non richiede approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c., non configurandosi come clausola vessatoria.

6. Considerazioni conclusive.

La pronuncia in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza di prudenza applicativa e rigore probatorio, specialmente nei casi in cui viene invocata la nullità di contratti bancari a seguito di provvedimenti di autorità regolatorie. Essa conferma:

• l’onere stringente della prova a carico dell’opponente in tema di antitrust;

• la centralità del dato testuale e sistematico nell’interpretazione delle clausole di garanzia;

• la piena disponibilità dell’art. 1957 c.c. e la validità della relativa deroga.

La sentenza assume così valore sistematico e didattico, tanto per gli operatori quanto per la riflessione dottrinale, in un contesto in cui la materia delle garanzie bancarie si conferma ancora oggi terreno fertile di conflitto e evoluzione giurisprudenziale.

Note

1. Cass. civ., Sez. Un., 18.2.2010, n. 3947, in Giust. civ., 2010, I, 1135, con nota di G. De Nova.

2. Cass. civ., Sez. III, 12.9.2013, n. 21867, in Giur. it., 2014, 683, con nota di C. Granelli.

Bibliografia essenziale

De Nova, G.Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: profili distintivi, in Contr. impr., 2011.

Granelli, C.Le fideiussioni bancarie e la nullità per violazione del diritto della concorrenza, in Riv. dir. civ., 2020.

Roppo, E.Il contratto, Giuffrè, Milano, ult. ed.

Gambino, A.Diritto della concorrenza e contratti bancari, in Banca, borsa, tit. cred., 2006.