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Investimento pedonale: concorso di cause, responsabilità sanitaria sopravvenuta e perdita del rapporto parentale – Nota a Trib. Roma, Sez. XIII Civ., 21 febbraio 2026

by in News

Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma affronta un caso di particolare complessità in materia di responsabilità da circolazione stradale, caratterizzato da una sequenza causale articolata e dalla compresenza di plurimi fattori incidenti sull’evento letale.

La pronuncia si segnala per l’approfondita ricostruzione:

– del nesso causale in ambito civile;

– del concorso di cause ai sensi dell’art. 41 c.p.;

– del concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c.;

– dei criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo il sistema tabellare romano.

1. Autonomia tra giudizio penale e giudizio civile

Il Tribunale respinge l’eccezione di prescrizione fondata sull’esito del procedimento penale, ribadendo che il decreto di archiviazione non è equiparabile a sentenza irrevocabile e non produce effetti vincolanti nel giudizio civile.

Ne deriva che il giudice civile conserva piena autonomia nell’accertamento del fatto e può applicare il termine prescrizionale penale ove ne ricorrano i presupposti.

2. Nesso causale e pluralità di fattori

Il Tribunale richiama il diverso standard probatorio:

– nel processo penale: “oltre ogni ragionevole dubbio”;

– nel processo civile: criterio del “più probabile che non”.

Applicando l’art. 41 c.p., il giudice afferma che il concorso di cause sopravvenute non interrompe il nesso eziologico salvo che una di esse abbia efficacia esclusiva.

Nel caso concreto, accanto alla condotta del conducente e del pedone, sono emersi profili di responsabilità sanitaria e un comportamento del danneggiato incidente sull’evoluzione del quadro clinico.

La struttura sanitaria è configurabile come condebitrice solidale, mentre la condotta del danneggiato rileva ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.

3. Concorso di colpa nel sinistro stradale

Pur accertando che il pedone aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, il Tribunale ribadisce che tale violazione non esonera automaticamente il conducente, su cui grava la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.

In considerazione delle condizioni di traffico e visibilità, viene ravvisata una responsabilità concorrente paritaria tra conducente e pedone.

4. La perdita del rapporto parentale e il sistema tabellare romano

Il danno non patrimoniale viene liquidato secondo le Tabelle del Tribunale di Roma, mediante sistema a punti, tenendo conto dell’età della vittima, dell’età del superstite, del grado di parentela e dell’intensità del vincolo.

Non è ammessa duplicazione tra danno morale ed esistenziale qualora già ricompresi nei criteri tabellari.

5. Interessi e danno da ritardo

Il Tribunale applica l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di debito di valore, distinguendo tra rivalutazione e interessi compensativi nella fase anteriore alla liquidazione e interessi legali nella fase successiva alla sentenza.

Considerazioni conclusive

La pronuncia si segnala per rigore sistematico e chiarezza argomentativa, offrendo un rilevante contributo applicativo in materia di responsabilità da circolazione stradale con pluralità di fattori causali.