La prova dell’interruzione della prescrizione tra certezza formale e tutela effettiva del diritto
Nota a Trib. Viterbo, 13 gennaio 2026, n. 32
1. Il caso
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Viterbo ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’ attrice ritenendola infondata sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale, sia sotto quello della responsabilità aquiliana attesa l’intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c.
L’evento dannoso, verificatosi il 8.12.2015, avrebbe determinato, in tesi attorea, lesioni a un minore. La domanda giudiziale, tuttavia, è stata introdotta soltanto nel maggio 2022.
Il giudice ha ritenuto che, in corso di causa, non è stata fornita adeguata dell’interruzione del termine prescrizionale quinquennale, nonostante la produzione di copia delle missive inviate a mezzo di plichi postali raccomandati e a mezzo PEC.
2. La questione giuridica: interruzione della prescrizione e onere della prova
La pronuncia offre lo spunto per soffermarsi sul tema, di costante attualità, dell’onere della prova dell’interruzione della prescrizione, qualificata pacificamente come fatto impeditivo dell’effetto estintivo del diritto.
Secondo l’impostazione accolta dal Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, grava integralmente sul creditore l’onere di dimostrare non solo l’esistenza dell’atto interruttivo, ma anche il suo perfezionamento nei confronti del debitore, inteso come ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, secondo il criterio dell’art. 1335 c.c.
3. Le raccomandate e la necessità della prova del ricevimento
Con riferimento alle raccomandate prodotte dall’attrice, il giudice ne ha escluso l’efficacia interruttiva rilevando la mancanza di prova dell’avvenuto ricevimento da parte della convenuta. In assenza dell’avviso di ricevimento o di altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza legale dell’atto, la comunicazione non può ritenersi idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
La decisione ribadisce così che la dichiarazione stragiudiziale di costituzione in mora non produce effetti automatici, ma richiede la prova del suo effettivo recapito.
4. La PEC come atto interruttivo: requisiti tecnici e prova documentale
Di particolare rilievo è l’analisi svolta dal Tribunale in relazione alla PEC inviata nel 2020. Il giudice ha ritenuto inidonea, ai fini interruttivi, la produzione della sola ricevuta di avvenuta consegna in formato PDF, in assenza delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dei relativi dati identificativi.
Richiamando espressamente pregressa e consolidata giurisprudenza di legittimità, la sentenza afferma che solo tali formati consentono di verificare con certezza il contenuto del messaggio, la sua integrità e la riferibilità temporale dell’atto, requisiti imprescindibili per riconoscere l’effetto interruttivo della prescrizione
5. La prescrizione come esito assorbente del giudizio
Alla luce dell’inidoneità degli atti prodotti, il Tribunale ha concluso che, alla data di notifica dell’atto di citazione, il termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. risultava integralmente decorso. La prescrizione ha così assunto un ruolo assorbente, precludendo ogni valutazione di merito sulla responsabilità aquiliana dedotta in giudizio.
6. Conclusioni
La sentenza in commento si colloca nel quadro di un diritto vivente che privilegia una concezione formalistica della prova dell’interruzione della prescrizione, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici ma non priva di ricadute problematiche sul piano dell’effettività della tutela.
Il giudizio evidenzia come, nell’attuale assetto giurisprudenziale, il diritto di difesa sia sempre più condizionato dalla padronanza delle regole tecniche e informatiche del processo civile. La perdita del diritto sostanziale per carenze probatorie di natura formale potrebbe suggerire una riflessione sistematica sull’opportunità di un riequilibrio tra certezza e giustizia del caso concreto, affidata, allo stato, alla sensibilità del legislatore o a un’evoluzione interpretativa in chiave costituzionalmente orientata.