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La responsabilità dichiarativa dell’assicurato e la “percezione del rischio” nelle polizze claims made retroattive.

by in News

Nota sintetica a Cass., ord. 7 novembre 2025, n. 29456

1. Premessa: la centralità della disclosure nel mercato assicurativo contemporaneo.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 7 novembre 2025, n. 29456, si inserisce in un contesto di crescente attenzione al principio di uberrima bona fides nel diritto assicurativo, soprattutto nel settore delle assicurazioni professionali con clausola claims made retroattiva.

Il caso affronta l’equilibrio tra prevedibilità del rischio e tutela dell’assicuratore, in un ambito — quello della responsabilità sanitaria — segnato da alta intensità di rischio e ricorrenti fenomeni di moral hazard post eventum.

La questione riguarda l’estensione dell’obbligo informativo precontrattuale dell’assicurato ex art. 1892 c.c., quando la polizza si riferisca ad eventi verificatisi prima della stipula. Viene in rilievo, in particolare, la clausola contrattuale che preclude l’operatività della polizza qualora l’assicurato abbia avuto “percezione, notizia o conoscenza” dei presupposti della propria responsabilità.

2. I fatti: il decesso inatteso come fonte di obbligo informativo.

Nella fattispecie concreta oggetto del giudizio della Corte, un medico ortopedico stipulava un’assicurazione professionale tre giorni dopo il decesso imprevisto del paziente in seguito ad un intervento chirurgico. E ciò senza che risultassero ancora pervenute richieste risarcitorie, svolti accertamenti medico-legali definitivi o formulate contestazioni di responsabilità medico-sanitaria.

L’ordinanza della Cassazione qualifica l’evento come sufficiente ad integrare un obbligo dichiarativo, nonostante la mancanza di accertamento tecnico.

3. L’art. 1892 c.c. come norma imperativa e la struttura dell’obbligo.

La Corte riafferma che l’art. 1892 c.c. costituisce norma imperativa diretta a proteggere non solo l’assicuratore, ma l’equilibrio del mercato assicurativo nel suo complesso. Tale premessa comporta che:

  • l’obbligo di informazione dell’assicurato è inderogabile;
  • l’assicuratore non è tenuto a indagini preventive (no duty to investigate);
  • la validità della clausola claims made retroattiva dipende dalla correttezza del contraente.

La decisione richiama esplicitamente orientamenti già consolidati: Cass. n. 3010/2025 che esclude un onere di discovery a carico dell’assicuratore e Cass. n. 20658/2024 che fonda la qualificazione del contratto sull’asimmetria informativa.

4. Il contributo innovativo: la “percezione” come criterio giuridico.

Elemento qualificante della pronuncia è l’autonoma rilevanza attribuita alla meraviglia cognitiva dell’assicurato. La Corte distingue nettamente la conoscenza (quale consapevolezza del danno e della relativa responsabilità), dalla notizia (quale informazione indiretta) e dalla percezione (quale consapevolezza fattuale dell’anomalia dell’evento).

La percezione è dunque trasformata da fenomeno psicologico a fatto giuridicamente rilevante, generatore dell’obbligo dichiarativo.

La Corte afferma che l’accertamento avviene mediante giudizio ex post sulla base di indicatori quali l’anomalia clinica dell’esito, la prossimità temporale con la stipula e la natura del rischio assicurato. Il tutto coerentemente con la funzione propria del contratto di assicurazione (Cass. n. 21217/2022).

5. Implicazioni per la validità delle clausole claims made.

Le polizze retroattive sono rese valide a condizione che l’assicurato non sfrutti l’assicurazione come strumento speculativo dopo l’accadimento del fatto dannoso. La Corte fornisce così un bilanciamento tra libertà contrattuale, tutela dell’assicurato incolpevole e sostenibilità economico-attuariale.

La mancata disclosure diventa causa di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., perdita dell’indennizzo ed irrilevanza della buona fede soggettiva “ignorante”.

6. Osservazioni critiche

L’obbligo di disclosure esteso alla “percezione” rischia di imporre al professionista sanitario un’autodiagnosi delle proprie colpe, forme di autodichiarazione prematura rispetto alle indagini tecniche, timori di stipulazione “difensiva”.

La prova della percezione, essendo connessa a elementi psicologici, può generare contenzioso fondato su presunzioni comportamentali. Si apre così uno spazio di litigiosità interpretativa che potrebbe minare la funzione equilibratrice dell’indirizzo giurisprudenziale.

7. Conclusioni: la disclosure come “condizione genetica” del contratto.

La sentenza valorizza la disclosure come presupposto genetico del contratto assicurativo, e non come mero onere accessorio. In tal modo, si tutela la sostenibilità del sistema, si limita il moral hazard del professionista e si rafforza la validità della claims made retroattiva.

Tuttavia, occorrerà verificare, in futuro, se la “percezione del rischio” sarà applicata con criteri oggettivi sufficientemente rigorosi da evitare derive persecutorie o difensive nei confronti dei professionisti sanitari.