Legittimazione del difensore e diritto alla restituzione delle somme confluite nel Fondo rapporti dormienti
La sentenza n. 954/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria del 27.10.2025 affronta il tema della legittimazione ad agire del difensore per il rimborso delle somme portate da assegni circolari non riscossi e devoluti al Fondo rapporti dormienti, istituito dall’art. 1, commi 343-345-ter, L. n. 266/2005.
La Corte conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza, escludendo che il procuratore possa sostituirsi ai titolari sostanziali del diritto alla restituzione.
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- Premessa fattuale e oggetto del giudizio.
La decisione della Corte di appello di Reggio Calabria affronta un tema poco esplorato nella giurisprudenza di merito: la legittimazione ad agire del difensore per il rimborso delle somme portate da assegni circolari non riscossi e successivamente devoluti al Fondo dei rapporti dormienti istituito dall’art. 1, commi 343-345-ter, della L. 266/2005.
L’appellante, secondo quanto sostenuto dallo stesso, avrebbe rappresentato e difeso una serie di soggetti in un contenzioso per l’accertamento di una serie di diritti e la condanna dell’INPS al pagamento delle relative spettanze in favore dei suoi assistiti.
Nel fare ciò, avrebbe notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell’INPS (quale debitore) e di un istituto di credito (quale terzo pignorato).
La procedura esecutiva si sarebbe quindi conclusa con un’ordinanza di assegnazione in esecuzione della quale e su istanza del medesimo appellante sarebbero stati emessi gli assegni circolari di cui è causa.
I predetti titoli, non riscossi dai beneficiari entro il termine triennale di cui all’art. 84, 2° comma R.D. n. 1736/1933, sono stati devoluti dall’istituto emittente, a mente di quanto previsto dal comma 345 ter dell’art. 1 L. n. 266/2005, al Fondo rapporti dormienti.
L’appellante, dopo aver richiesto ed ottenuto dall’istituto emittente le apposite attestazioni dell’intervenuta devoluzione dei titoli, ha richiesto alla CONSAP S.p.A, gestore del Fondo, “il rimborso delle somme portate dagli assegni circolari sopra elencati”.
- Il quadro normativo: rapporti dormienti e diritto alla restituzione.
La L. n. 266/2005, all’art. 1, commi 343 ss., ha istituito presso il MEF un Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato – tra l’altro – dagli importi di conti correnti e depositi bancari c.d. dormienti e dagli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84 R.D. n. 1736/1933.
Il comma 345-ter aggiunge che “resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. La Circolare del MEF–Consap del 3.11.2010 precisa che il diritto al rimborso compete esclusivamente al “richiedente l’emissione” dell’assegno circolare, mentre i beneficiari sono esclusi dopo la prescrizione triennale.
- La questione centrale: chi è il “richiedente l’emissione”?
La Corte di appello affronta il punto nodale: il difensore che richiede materialmente l’emissione dell’assegno circolare per conto del cliente può essere considerato “richiedente” ai sensi dell’art. 1, comma 345-ter, L. 266/2005? La risposta è negativa.
Richiamando Cass. nn. 7078/2015, 4485/2014 e 24538/2018, la Corte di appello chiarisce che il diritto al rimborso presuppone la titolarità della provvista. La richiesta dell’avvocato, quale procuratore alle liti, non comporta l’assunzione della titolarità materiale o giuridica delle somme.
- La distinzione tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale.
La sentenza valorizza il principio per cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), salvo espressa previsione di legge o mandato ad agire in rappresentanza. L’art. 84 c.p.c. consente al difensore di compiere tutti gli atti del processo, ma non quelli che implicano disposizione del diritto sostanziale.
La Corte recepisce l’impostazione di Cass. SS.UU. n 2951/2016 secondo cui la legittimazione ad agire è elemento costitutivo della domanda. La mancanza di titolarità sostanziale comporta il rigetto nel merito.
- L’onere della prova e la posizione della CONSAP.
L’appellante ha effettivamente prodotto le attestazioni bancarie di devoluzione al Fondo. Tuttavia, la Corte rileva che tali attestazioni non hanno valore di atto pubblico quanto all’identificazione del richiedente. La prova della titolarità della provvista non è stata fornita. L’onere probatorio ex art. 2697 c.c. grava sul richiedente.
- Il rapporto tra titolo esecutivo e datio in solutum condizionata.
Richiamando Cass. n. 7078/2015, la Corte evidenzia che l’assegnazione giudiziale ex artt. 552–553 c.p.c. è una datio in solutum condizionata all’effettivo pagamento. Finché l’assegno non è incassato, l’obbligazione del debitore non si estingue. Il diritto alla restituzione delle somme spetta quindi al debitore originario e non già al difensore.
- Profili processuali: rito sommario e conversione.
La Corte conferma che la scelta del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. implica l’onere per il ricorrente di dedurre compiutamente il thema decidendum e il thema probandum sin dall’inizio. La mancata conversione in rito ordinario non è vizio: principio conforme a Cass. n. 24538/2018.
- Dottrina e inquadramento sistematico.
La dottrina sottolinea che la legittimazione attiva richiede titolarità giuridica immediata. In diritto bancario, è autorevolmente chiarito che solo chi ha fornito la provvista può chiedere la restituzione. La sentenza si pone in linea con questa impostazione, tutelando la certezza della titolarità.
- Conclusioni.
La Corte rigetta l’appello, confermando il difetto di legittimazione attiva dell’appellante e la correttezza della decisione di primo grado. La pronuncia rafforza l’idea che il difensore non possa surrogarsi nei diritti patrimoniali dei propri assistiti. Essa contribuisce a chiarire la natura personale del diritto al rimborso ex art. 1, comma 345-ter, L. n. 266/2005.